Art. 2
Definizioni degli organici
In vigore dal 3 lug 2009
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
a) alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
d) all'articolazione dell'offerta formativa;
e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono. La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
6. I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-2