Art. 42
Acquisto di beni e fornitura di servizi
In vigore dal 6 mag 2009
1. Per gli acquisti di beni e la fornitura di servizi di rilevanza non comunitaria l'Agenzia può fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero utilizzarne i parametri qualita-prezzo ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
2. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a più servizi può essere affidata, con delibera del direttore e sentito il dirigente amministrativo, ad un unico ufficio dell'Agenzia.
3. Agli acquisti di beni e servizi in economia si applicano le disposizioni contenute al capo VIII, qualora norme primarie non dispongono diversamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-42