Art. 44
Aggiudicazione
In vigore dal 6 mag 2009
1. In caso di selezione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'articolo 84 del codice dei contratti. La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Al termine della procedura la commissione giudicatrice propone al dirigente competente l'aggiudicazione provvisoria che provvede, previa verifica ed approvazione, all'aggiudicazione definitiva. È fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-44