Art. 43

Congruità tecnico economica delle acquisizioni

In vigore dal 6 mag 2009
1. Nei casi di procedura negoziata l'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitici è effettuato dal RUP, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato. 2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complessi, può essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'Agenzia nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalità per l'accertamento della congruità dei prezzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-43

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