Art. 39

Chiusura annuale degli inventari e ricognizione dei beni

In vigore dal 6 mag 2009
1. Ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, i consegnatari, al termine di ogni esercizio finanziario e comunque entro i successivi trenta giorni, comunicano all'ufficio della ragioneria e contabilità le risultanze finanziarie degli inventari. 2. Il consegnatario risponde per la gestione ad esso affidata direttamente al dirigente amministrativo che vigila sulla corretta tenuta degli inventari anche disponendo periodici controlli ed accertamenti. 3. Le scritture patrimoniali danno conto del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonché della consistenza del. patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-39

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