Art. 9

Rendiconto e relazione annuale sull'attività della Scuola

In vigore dal 19 feb 2008
Rendiconto e relazione annuale sull'attività della Scuola 1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell', comma 4, lettera d). 2. Le disponibilità finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.
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Rendiconto e relazione annuale sull'attività della Scuola (Art. 9 Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali.) — Testo vigente | Portale Normativo