Art. 4
Direttore e vicedirettori
In vigore dal 19 feb 2008
1. Il direttore della Scuola:
a) propone al comitato lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, da svolgere, direttamente o a mezzo di convenzioni, nel corso dell'anno successivo;
b) assicura, in conformità agli obiettivi indicati dal Consiglio, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola ed, in particolare, lo svolgimento dell'attività didattica secondo gli atti di programmazione del comitato, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione;
c) cura i rapporti della Scuola con gli organi dell'Agenzia e le relazioni esterne di rilievo istituzionale;
d) coordina le strutture territoriali della Scuola e verifica il rispetto, da parte delle stesse, delle disposizioni relative allo svolgimento delle attività formative;
e) stipula, sentito il comitato, le convenzioni di cui all', commi 3 e 4, e adotta i provvedimenti necessari alla loro attuazione;
f) svolge tutte le attività non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il direttore è coadiuvato, qualora nominati, da non più di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.
3. Il direttore è nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed è scelto tra esperti di comprovata professionalità nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
4. I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non può comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 60 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.
6. I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.
7. La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo è posta a carico della Scuola e non può eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all', commi 2 e 3.
8. Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attività esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-28;27#art-4