Art. 3

Comitato di indirizzo tecnico-scientifico

In vigore dal 19 feb 2008
1. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato: «comitato», è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali. 2. I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata: «Agenzia», tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'interno e due dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La nomina del quinto componente è effettuata previa delibera del Consiglio. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del comitato. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola. 3. Ai cinque componenti del comitato è attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio. La misura di tale gettone di presenza non può comunque superare l'ottanta per cento di quello spettante ai componenti del Consiglio. 4. Sono demandati al comitato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio: a) la programmazione della attività didattica della Scuola attraverso la deliberazione, su proposta del direttore, del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, recante la attuazione degli indirizzi annuali e triennali e degli obiettivi strategici e gestionali definiti dal Consiglio; b) la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle prove di esame; c) la formulazione del parere sulle convenzioni di cui all', commi 3 e 4; d) la verifica della conformità ai programmi di cui alla lettera a) delle attività didattiche espletate; e) la valutazione della qualità e dei risultati dell'attività formativa anche mediante gli organismi di cui all', comma 138, e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-28;27#art-3

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