Art. 8
Ordinamento contabile della Scuola
In vigore dal 19 feb 2008
1. Le attività ed il funzionamento della Scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di cui all', comma 4.
2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano generale della formazione, unitamente al piano finanziario, nel quale sono indicate separatamente per la sede centrale della scuola e per ogni sua struttura territoriale, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione di corsi. In ogni caso le spese amministrative e di funzionamento non possono eccedere la percentuale stabilita annualmente dal Consiglio con riferimento alle risorse attribuite.
3. Il Consiglio, entro il successivo mese di novembre, approva il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario, tenendo distinte le risorse dirette alle attività formative dei segretari comunali e provinciali da quelle destinate alle attività formative del personale della pubblica amministrazione locale che espleta funzioni dirigenziali e degli amministratori locali, nonché da quelle necessarie per il funzionamento generale della Scuola e assegna i necessari finanziamenti.
4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidate al direttore della Scuola, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 26, 27, 28, 29 e 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-28;27#art-8