Art. 10
Abrogazioni e disposizioni transitorie
In vigore dal 19 feb 2008
1. All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonché quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, decadono se non confermati nel termine di sessanta giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la conferma.
2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell', costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attività didattica in forma decentrata.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, è abrogato.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2008. Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 123
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-28;27#art-10