Art. 5

Durata e proroga degli organismi

In vigore dal 26 lug 2007
1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le politiche europee, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91#art-5

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Durata e proroga degli organismi (Art. 5 Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.) — Testo vigente | Portale Normativo