Art. 4
Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11
In vigore dal 26 lug 2007
1. Restano ferme le disposizioni relative al Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell', comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. La partecipazione al Comitato tecnico permanente non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91#art-4