Art. 4

Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11

In vigore dal 26 lug 2007
1. Restano ferme le disposizioni relative al Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell', comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. La partecipazione al Comitato tecnico permanente non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91#art-4

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