Art. 2
Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro
In vigore dal 26 lug 2007
1. La Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e relative sottocommissioni sono ridenominate: Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro.
2. La Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria svolge funzioni di proposta e consulenza per il coordinamento delle iniziative e delle attività governative volte alla sollecita attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale.
3. La Commissione, presieduta dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composta dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, nonché dai Capi degli uffici legislativi degli altri Ministeri e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni della Commissione partecipa anche il Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
4. Il Ministro per le politiche europee convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
5. La Commissione è assistita dalla segreteria dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee.
6. Nell'ambito della Commissione operano i gruppi di lavoro, i quali collaborano principalmente alla elaborazione o alla redazione dei provvedimenti normativi di attuazione delle direttive o di altri atti comunitari. A tale fine l'amministrazione con competenza prevalente nella materia predispone lo schema del provvedimento di attuazione e lo trasmette, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di recepimento, al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, il quale provvede alla convocazione del gruppo di lavoro.
7. I gruppi di lavoro sono composti:
a) da funzionari del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché da funzionari delle amministrazioni di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate;
b) eventualmente da uno o più componenti, scelti all'interno di un elenco di quindici esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro per le politiche europee, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; l'incarico di esperto ha durata triennale.
8. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee o da un suo delegato.
9. La partecipazione alla Commissione e ai gruppi di lavoro non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento degli stessi organismi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91#art-2