Art. 1

Individuazione degli organismi

In vigore dal 26 lug 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l', comma 1; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'articolo 19 che autorizza la costituzione della «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»; Visti gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che rispettivamente prevedono il «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e il «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie»; Visto l', comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede l'istituzione del «Comitato tecnico permanente» presso il Dipartimento per le politiche comunitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, recante regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che istituisce il «Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente regolamento: . Individuazione degli organismi 1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sono confermati e continuano ad operare: a) la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183; b) il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; c) il Comitato tecnico permanente istituito, ai sensi dell', comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91#art-1

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