Art. 7
Abrogazioni
In vigore dal 26 lug 2007
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che prevede la «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»;
b) articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione del «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e del «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie».
2. Le disposizioni vigenti relative alla Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 79
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91#art-7