Art. 11
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
In vigore dal 1 gen 2007
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione previsto dall', l'impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-11