Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 1 gen 2007
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. 2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-3

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