Art. 7
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
In vigore dal 1 gen 2007
1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall', invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-7