Art. 7

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

In vigore dal 1 gen 2007
1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall', invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-7

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Integrazione e regolarizzazione della richiesta (Art. 7 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.) — Testo vigente | Portale Normativo