Art. 8

Determinazioni dell'impresa

In vigore dal 1 gen 2007
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente: a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno. 2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini: a) novanta giorni, nel caso di lesioni; b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose; c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-8

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Determinazioni dell'impresa (Art. 8 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.) — Testo vigente | Portale Normativo