Art. 8
Determinazioni dell'impresa
In vigore dal 1 gen 2007
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-8