Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 gen 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell' del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-1