Art. 14
Benefici derivanti agli assicurati
In vigore dal 1 gen 2007
1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254#art-14