Capo III

Art. 5

Istanze

In vigore dal 22 giu 2006
1. Per accedere ai benefici di cui all', comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati. 2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente. 3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro: a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati; f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205#art-5

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