Capo III
Art. 5
5 / 8Istanze
In vigore dal 22 giu 2006
1. Per accedere ai benefici di cui all', comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.
2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.
3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:
a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;
f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205#art-5