Capo I
Art. 1
Ambito d'applicazione
In vigore dal 1 gen 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l', comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione COM 370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;
Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell' del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacità d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;
c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;
d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attività volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;
e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard più elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
f) per «potenziamento dell'intermodalita» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, terra-aria) con le specifiche finalità del decongestionamento del traffico su strada nonché del raggiungimento di standard di sicurezza più elevati.
3. Gli interventi agevolativi previsti dall', comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205#art-1