Capo II

Art. 4

Finanziamenti

In vigore dal 22 giu 2006
1. Per le finalità di cui all', comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalità, possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali: a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese; b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale; c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205#art-4

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