Capo II
Art. 4
4 / 8Finanziamenti
In vigore dal 22 giu 2006
1. Per le finalità di cui all', comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalità, possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:
a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;
b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;
c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205#art-4