Capo III
Art. 7
Graduatorie
In vigore dal 22 giu 2006
1. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205#art-7