Titolo VIII

Art. 57

Realizzazione di lavori

In vigore dal 31 dic 2005
1. I lavori realizzati dalle camere di commercio sono regolati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, salvo gli adattamenti previsti dal decreto ministeriale di cui all' per i lavori in economia concernenti gli immobili destinati a sedi o uffici della camera di commercio. 2. Per la realizzazione di lavori le camere di commercio non dotate di proprie strutture tecniche adeguate si avvalgono delle strutture consortili camerali ovvero, ai sensi dell', comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, degli uffici e delle strutture esistenti presso le province o presso i provveditorati alle opere pubbliche, con affidamento di tutte le attività concernenti le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e direzione dei lavori, compreso il collaudo finale, attraverso apposita convenzione in cui deve essere fissato il compenso in termini di percentuale sul costo totale onnicomprensivo del lavoro preventivato. 3. Il dirigente dell'area economico-finanziaria collabora con l'organismo dell'amministrazione pubblica affidataria, in conformità alle previsioni della convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-57

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