Capo III
Art. 19
Funzionari delegati
In vigore dal 31 dic 2005
1. Per la realizzazione di particolari iniziative o per l'effettuazione di talune spese il dirigente responsabile autorizza, entro i limiti prestabiliti dal budget direzionale, l'anticipazione di fondi a favore di funzionari incaricati della spesa.
2. Il segretario generale, con proprio provvedimento, determina l'ammontare massimo di spesa e le tipologie di oneri di competenza dei funzionari delegati.
3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati, sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile e presentano il relativo rendiconto.
4. Il rendiconto presentato dal funzionario delegato al dirigente che ha disposto l'anticipazione, competente per il controllo di merito, è ammesso a discarico dopo che ne sia stata riconosciuta la regolarità contabile da parte dell'ufficio ragioneria. Le somme non ammesse al discarico sono rilevate tra i crediti in attesa dell'accertamento delle eventuali connesse responsabilità.
5. Ai funzionari delegati è preclusa qualsiasi attività gestionale riguardante le entrate. Le somme eventualmente acquisite, a qualsiasi titolo, sono direttamente e immediatamente versate all'ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-19