Titolo III

Art. 23

Nota integrativa

In vigore dal 31 dic 2005
1. Oltre a quanto stabilito dall', commi 6 e 7, e dall', comma 13, la nota integrativa indica: a) i criteri di valutazione delle voci di bilancio, nonché, per le poste soggette ad ammortamento, i relativi criteri di ammortamento; b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; c) la consistenza delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni e qualsiasi altra variazione che influisce sull'ammontare iscritto alla fine dell'esercizio; d) l'ammontare totale dei crediti, distinguendo quelli relativi al diritto annuale dagli altri e, nell'ambito di questi ultimi, quelli di durata residua superiore ai tre anni con la specificazione delle relative garanzie; e) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti ai sensi dell', comma 10; f) gli utilizzi e gli accantonamenti dei fondi iscritti in bilancio e del trattamento di fine rapporto; g) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite società controllate o collegate, di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, evidenziando, per ciascuna di loro, il numero, il capitale sociale, il valore sottoscritto e versato, l'importo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il valore attribuito in bilancio; h) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi; i) la composizione e le variazioni intervenute nei conti d'ordine; l) la composizione degli oneri e proventi finanziari e degli oneri e proventi straordinari; m) i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio e fino alla sua approvazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-23

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