Titolo IV
Art. 27
Scritture contabili
In vigore dal 31 dic 2005
1. Per la rilevazione dei fatti di gestione secondo i principi generali enunciati all', comma 1, nonché per la redazione dei documenti di bilancio disposti dagli , le camere di commercio tengono il libro giornale previsto all'articolo 2214 del codice civile secondo le modalità indicate dagli articoli 2215, 2216 e 2217 del medesimo codice.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-27