Titolo V
Art. 30
Altri compiti dei revisori
In vigore dal 31 dic 2005
1. Il collegio di revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie.
2. La relazione al preventivo contiene il parere sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti.
3. La relazione al bilancio d'esercizio attesta:
a) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
c) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
d) la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili;
e) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali;
f) la relazione del collegio dei revisori si conclude con un giudizio esplicito circa l'approvazione del documento contabile.
4. A tale fine la giunta fa pervenire al collegio dei revisori dei conti i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti da parte del consiglio per quanto concerne il preventivo e suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio e tre giorni per gli altri provvedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-30