Capo II

Art. 15

Liquidazione

In vigore dal 31 dic 2005
1. La liquidazione delle somme utilizzate, con i provvedimenti di cui all', comma 2, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal dirigente responsabile o suo delegato, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. 2. L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi, è trasmesso all'ufficio ragioneria che effettua i controlli e i riscontri contabili e fiscali delle somme e provvede ai conseguenti adempimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-15

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