Capo II

Art. 14

Assunzione di mutui, partecipazioni a consorzi, società e associazioni, acquisto e alienazione di immobili

In vigore dal 31 dic 2005
1. L'assunzione di mutui è disposta dalla giunta, previo parere del dirigente dell'area economico-finanziaria, in merito alla sostenibilità finanziaria per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi successivi. 2. La giunta adotta, altresì, i provvedimenti inerenti alle iniziative di cui all', comma 5, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, all'acquisto e alla alienazione di immobili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-14

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