Titolo VII
Art. 54
Stipula e modalità di esecuzione dei contratti
In vigore dal 31 dic 2005
1. Il contratto con imprese è stipulato in forma scritta o anche con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con sottoscrizione del dirigente competente.
2. A garanzia dell'esecuzione dei contratti di importo superiore ad euro 20.000 oltre IVA, sono richieste ai soggetti contraenti idonee garanzie quali cauzioni e garanzie fideiussorie; si può prescindere da tali garanzie se il soggetto contraente è di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo. Il contratto prevede, altresì, adeguate penalità per inadempienze o ritardi.
3. Il provveditorato conserva i contratti e provvede alla tenuta del relativo registro, nel quale sono annotati e distinti la ragione sociale o il nome del contraente, l'oggetto della prestazione e la scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-54