Titolo VII
Art. 53
Condizioni e clausole contrattuali
In vigore dal 31 dic 2005
1. I contratti hanno termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. È fatto divieto del rinnovo tacito dei contratti.
2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
3. Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, nè stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi sono obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
4. I contratti stipulati con società commerciali contengono l'indicazione del rappresentante legale della società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-53