Titolo VII
Art. 48
Commissione per la congruità degli acquisti
In vigore dal 31 dic 2005
1. È istituita dal segretario generale una commissione per esprimere il parere di congruità nelle forniture di beni congiuntamente o disgiuntamente a servizi, per le quali non si è proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con più imprese.
2. La commissione, nominata dal segretario generale, è composta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dal provveditore e dal dirigente assegnatario della fornitura dei beni e dei servizi ed è integrata, ove necessario, da altri dipendenti camerali o esperti esterni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-48