Titolo VI

Art. 43

Servizio di cassa interna

In vigore dal 31 dic 2005
1. Il segretario generale può autorizzare l'istituzione di servizi di cassa interni per la sede centrale e per particolari strutture organiche. 2. L'incarico di cassiere è conferito con determinazione del segretario generale per una durata determinata e comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile. Con tale atto è anche nominato il dipendente incaricato di sostituire il cassiere in caso di assenza o di impedimento. 3. Non è ammessa da parte del cassiere la facoltà di delega delle proprie funzioni rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità del medesimo o del suo sostituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-43

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