Titolo VI
Art. 40
Uso automezzi
In vigore dal 31 dic 2005
1. Il provveditore è il consegnatario degli automezzi.
2. L'uso degli autoveicoli, per esigenze di servizio del personale, è preventivamente autorizzato dal segretario generale o da suo delegato; nell'autorizzazione sono indicati la motivazione, le persone da trasportare e la località di destinazione.
3. Ogni autovettura è dotata di un registro nel quale sono giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti e il numero dei chilometri di percorrenza effettuati, indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso.
4. La guida degli autoveicoli è riservata esclusivamente al personale che, in base alla categoria ed al profilo professionale rivestiti, è addetto a tali mansioni.
5. La guida è, altresì, consentita al personale con funzioni ispettive.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-40