Titolo VI
Art. 42
Gestione della liquidità
In vigore dal 31 dic 2005
1. Le somme riscosse in contanti dai singoli uffici camerali sono versate giornalmente al provveditore o al cassiere, mediante apposite distinte di versamento, firmate dall'impiegato addetto alla riscossione; nel caso di sedi camerali distaccate il versamento è effettuato anche presso altri istituti di credito o uffici postali sul conto corrente intestato alla camera di commercio.
2. Tutti i valori che pervengono alla camera di commercio a mezzo posta, sono annotati su apposito registro da parte dell'ufficio addetto all'apertura della corrispondenza, che, in giornata, li consegna, per la presa in carico, al provveditore o al cassiere.
3. Tutte le somme comunque pervenute al provveditore sono versate all'istituto cassiere con frequenza giornaliera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-42