Titolo VII

Art. 49

Licitazione privata

In vigore dal 31 dic 2005
1. La licitazione privata ha luogo, previa apposita pubblicità almeno nell'albo camerale, mediante l'invio alle imprese idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo base, ove stabilito. 2. Nella lettera di invito alla gara, è, inoltre, precisato il criterio scelto fra quelli di cui all', in base al quale si procede all'aggiudicazione. 3. L'individuazione delle imprese da invitare alla gara ha luogo anche avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti e periodicamente aggiornati. 4. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti con la lettera d'invito. 5. Un'apposita commissione presieduta dal segretario generale, di cui fa parte obbligatoriamente il provveditore, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente proposta di aggiudicazione. 6. I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalità con riferimento alla natura della licitazione. 7. La gara è dichiarata valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua. 8. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento del segretario generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-49

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