Titolo VIII
Art. 59
Responsabile del procedimento
In vigore dal 31 dic 2005
1. Il responsabile del procedimento, di cui all' della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è nominato dal segretario generale. In assenza di competenze professionali adeguate alla natura o alla rilevanza del lavoro, è nominato un responsabile per i compiti tecnici con le modalità di cui al comma 5 del citato , mentre tutte le funzioni di carattere amministrativo, sono attribuite al dirigente dell'area economico-finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-59