Art. 6
Decorazioni e stendardo del Corpo
In vigore dal 15 mar 2005
1. Le decorazioni concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete.
2. Ulteriori decorazioni che saranno conferite al Corpo si intenderanno concesse «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. Lo stendardo del Corpo, in uso fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà decorosamente conservato nella sede della Scuola di formazione di base di cui al comma 2 dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20#art-6