Art. 5
Riparazione e rinnovazione della bandiera
In vigore dal 15 mar 2005
1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è a cura del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'Istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede della Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20#art-5