Art. 1
Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In vigore dal 15 mar 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
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Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo», è dotato della bandiera d'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20#art-1