Art. 4

Trasporto della bandiera

In vigore dal 15 mar 2005
1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo è racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo. 2. L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20#art-4

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Trasporto della bandiera (Art. 4 Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.) — Testo vigente | Portale Normativo