Art. 4
Trasporto della bandiera
In vigore dal 15 mar 2005
1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo è racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo.
2. L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20#art-4