Art. 3
Custodia e uso della bandiera
In vigore dal 15 mar 2005
1. La bandiera d'Istituto del Corpo è custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera è custodita in idoneo locale.
2. La bandiera d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresì, in occasione:
a) della festa del Corpo;
b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;
c) di altre circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20#art-3