Art. 3

Custodia e uso della bandiera

In vigore dal 15 mar 2005
1. La bandiera d'Istituto del Corpo è custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera è custodita in idoneo locale. 2. La bandiera d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresì, in occasione: a) della festa del Corpo; b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore; c) di altre circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20#art-3

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Custodia e uso della bandiera (Art. 3 Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.) — Testo vigente | Portale Normativo