Art. 6

Uffici elettorali

In vigore dal 20 mag 2004
1. Nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature, il servizio elettorale trasmette agli uffici elettorali istituiti presso le direzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, per le strutture centrali, ed agli uffici elettorali istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, per le strutture statali periferiche, l'elenco degli elettori in servizio presso le rispettive amministrazioni e dei candidati, nonché le schede elettorali ed i plichi di votazione. Gli uffici elettorali sono istituiti, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle candidature di cui all', comma 2, con provvedimento dei responsabili delle strutture presso le quali i medesimi uffici elettorali sono previsti. 2. Nel giorno fissato per le elezioni l'ufficio elettorale consegna all'elettore la scheda ed il plico; effettuata la votazione, l'elettore restituisce il plico sigillato all'ufficio elettorale. 3. Entro i cinque giorni successivi gli uffici elettorali trasmettono ai seggi elettorali previsti dall' i plichi ricevuti, unitamente all'elenco degli elettori e dei votanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114#art-6

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Uffici elettorali (Art. 6 Regolamento recante le modalita' di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.) — Testo vigente | Portale Normativo