Art. 4
Presentazione delle candidature
In vigore dal 20 mag 2004
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti di prima fascia possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale centrale, mediante dichiarazione autografa corredata dal sostegno di quindici dirigenti aventi diritto al voto. L'autenticità delle firme è attestata dal candidato. La presentazione della dichiarazione di candidatura può avvenire mediante spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Nei cinque giorni successivi la Commissione predispone l'elenco delle candidature ammesse all'elezione. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del servizio elettorale. Contro la deliberazione della Commissione è ammesso il ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114#art-4