Art. 7

Scrutinio elettorale

In vigore dal 20 mag 2004
1. Nelle amministrazioni centrali dello Stato, negli uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, nei commissariati di Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e presso la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta è costituito, rispettivamente con decreto direttoriale, con decreto prefettizio e con decreto commissariale, un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra dirigenti di seconda fascia, da un segretario e da uno scrutatore scelti tra funzionari. 2. Il seggio elettorale si insedia il giorno fissato per le elezioni per procedere alle operazioni preliminari. 3. Il quindicesimo giorno successivo alle elezioni il presidente, verificata la corrispondenza tra il numero di votanti ed il numero di plichi pervenuti dagli uffici elettorali, inserisce i plichi in un'unica urna ed effettua lo spoglio delle schede; il segretario e lo scrutatore annotano separatamente i voti attribuiti a ciascun candidato. 4. Al termine dello scrutinio il presidente dichiara il numero di voti ottenuto da ciascun candidato ed il risultato è comunicato alla Commissione elettorale centrale. 5. Il verbale delle operazioni di scrutinio è redatto in duplice esemplare dal segretario, ed è firmato in ciascun foglio dai componenti del seggio elettorale. Il verbale, unitamente alle schede numerate, è rimesso alla Commissione elettorale centrale; la copia è trasmessa ai rispettivi uffici previsti dal comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114#art-7

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